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Statuto


ATTO COSTITUTIVO E STATUTO SOCIALE DELL ASSOCIAZIONE
LudoLega Lucchese

Nell anno 2001 nel giorno 15 del mese di ottobre, si sono riuniti a Lucca i membri costituenti dell’Associazione LudoLega Lucchese e con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

PREMESSO CHE:
E’ intenzione dei costituenti dare vita ad una associazione socio-culturale senza scopo di lucro,

CONVENGONO CHE:
TITOLO I
Disposizioni Generali

Art. 1 Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata LudoLega Lucchese.
L’Associazione ha sede nel Comune di Lucca in località S.Anna, via Cristoforo Malvezzi 113.
E’ retta dal presente Statuto in ottemperanza alle norme generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Toscana.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell’Associazione stessa.
La durata dell’Associazione è illimitata.

TITOLO II

Finalità e Attività dell’Associazione

Art. 2 Finalità
L Associazione denominata LudoLega Lucchese senza fini di lucro né diretto né indiretto, persegue i suoi scopi con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore della promozione della cultura e dell’arte.
L’Associazione ha lo scopo di:
  • diffondere e sviluppare l’intrattenimento ludico per adulti ed operando nel settore del gioco intelligente di sviluppare progetti ad esso connessi;
  • diffondere ed approfondire l’immaginario fantastico e fantascientifico attraverso la valorizzazione di contributi letterari e figurativi.
L’Associazione LudoLega Lucchese per perseguire le predette finalità opera mediante:
  • le prestazioni degli Associati che offrono gratuitamente proprie competenze e abilità professionali;
  • l attuazione di propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell Associazione stessa.

Art. 3 Attività
L’Associazione svolge le seguenti attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

I Soci

Art. 4 I Soci
Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
L Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle pari opportunità tra uomo e donna.
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata; può anche accogliere l adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell Associazione, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell Associazione stessa.
Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.
I Soci dell’Associazione non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti di quanto disposto dal Regolamento interno.
Gli aderenti che prestano la loro attività presso l Associazione sono assicurati a carico proprio per: malattie e infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per responsabilità civili verso terzi.
La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da conseguente ratifica dell Assemblea e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione o per decesso.
L esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Tale provvedimento dovrà essere accompagnato da motivazioni che saranno sottoposte all Assemblea.
Il Socio soggetto ad esclusione può sostenere un contraddittorio di fronte all Organismo interno di Garanzia (Collegio dei Probiviri) o ad altro Organo che non sia il Consiglio Direttivo.

I Soci sono obbligati:
  • a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
  • a versare la quota associativa stabilita dall’Assemblea;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I Soci hanno il diritto:
  • di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
  • di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);
  • di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.
  • Ogni Associato maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto.
Il numero dei Soci è illimitato.
Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

TITOLO IV

Gli Organi Sociali

Art. 5 Gli Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
c) il Collegio dei Revisori dei conti; il Comitato dei Garanti.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni. (Elettività di almeno 2/3 delle cariche associative)
Ai Soci che ricoprono cariche associative gratuitamente spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 6 L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i Soci dell’Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
E’ di norma presieduta dal Presidente dell Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un decimo degli associati.
E convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa. In tali occasioni occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno mezz ora.
L ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono comunque pervenire, per lettera od e-mail, ai Soci almeno cinque giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso la sede dell Associazione.
Ai sensi e nei termini degli art. 20 e 21 del C.C. le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:
  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Comitato dei Garanti;
  • approvare il Regolamento interno;
  • approvare il programma ed il bilancio preventivo;
  • approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
  • deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
  • fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati.
Compiti dell’Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono: la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell’Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri dell’Associazione, eletti tra i Soci dall Assemblea ordinaria.
Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e affida incarichi agli altri componenti.
Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo:
  • svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
  • esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  • può emanare Regolamenti e norme interne nell ambito del presente Statuto;
  • sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di Dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo dell’anno interessato.
  • In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione.

Art. 8 Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.
Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente che non può essere rieletto per più di due volte consecutive.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizi.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell’Assemblea.
E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 9 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10 Il Segretario
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo.
Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l’elenco dei Soci.
Cura, inoltre, l’inventario di tutti i beni dell’Organizzazione e, con il Revisore dei conti, provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Soci, previo parere favorevole del Revisore dei conti.

Art. 11 Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 12 Il Collegio Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti (min. 1 max. 3) costituisce l Organismo di controllo.
I componenti di tale Organismo sono eletti dall’Assemblea dei Soci e possono essere scelti anche al di fuori dei Soci, tra professionisti di qualificata esperienza, con l’esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.
L Organismo ha il compito di esercitare le funzioni di cui all’art.2403 e segg. del C.C.
Suo compito è quello di predisporre una relazione, poi trascritta nell’apposito Registro dei Revisori dei conti, sul Bilancio preventivo e quello consuntivo.
I membri dell Organismo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Art. 12 Il Comitato dei Garanti
L Assemblea può eleggere un Comitato dei Garanti costituito da uno o più componenti, scelti anche fra non Soci.
Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l Associazione o i sui organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
I membri del Comitato dei Garanti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

TITOLO V

Il Patrimonio e le Entrate dell Organizzazione

Art. 13 Il Patrimonio - Le Entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
  • beni mobili e immobili e danaro pervenuti all Associazione per donazione o successione;
  • i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.
I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all’Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.
I beni possono essere acquisiti dall’Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli Associati.

Le entrate dell’Organizzazione sono costituite da:
  • proventi derivanti dal proprio patrimonio;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • quote associative;
  • ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

TITOLO VI

Il Bilancio

Art. 14 Il Bilancio
Il Bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 30 di Aprile di ciascun anno.
Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell’esercizio successivo, previa predisposizione della relazione da parte del Collegio dei Revisori dei conti.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell’Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO VII

Modifiche dello Statuto e Scioglimento

Art. 15 Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 Scioglimento dell Associazione
Lo scioglimento o la cessazione dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico od analogo settore.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

TITOLO VIII

Art. 17 Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, del Codice Civile e alle sue successive variazioni.

Lucca lì 15, ottobre, 2001

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